Il modello di impresa sociale è una qualifica giuridica che può essere ottenuta da società, associazioni e fondazioni, mentre è invece automatica per le Cooperative Sociali.  

Per definizione, l’impresa sociale è un ente privato che, come regolamentato dal Decreto Legislativo 112/2017 che ne determina la qualifica, esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tra le attività di interesse generale previste dalla legge che un’impresa sociale può svolgere vi sono, ad esempio, gli interventi e i servizi sociali, le prestazioni sanitarie, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, e così via.                                                                                                         

In sostanza, le imprese sociali svolgono un ruolo fondamentale nella promozione del bene comune. Per questo motivo, facendosi sempre più spazio nel panorama di attuazione della riforma del Terzo Settore, il legislatore ritiene essenziale definire degli adeguati controlli sulle stesse affinché svolgano il proprio operato in modo etico, trasparente e corretto nel perseguimento dei propri obiettivi sociali. Tali controlli, nel pieno rispetto della libertà di esercizio di impresa, sono disciplinati dagli articoli 10 e 15 del d.lgs. 112/2017.

Similmente a quanto previsto per gli enti del Terzo Settore, l’articolo 10 si riferisce ai controlli interni mentre l’articolo 15 a quelli esterni. In particolare, i controlli previsti dall’art. 10 vengono effettuati da uno specifico organo di controllo interno previsto dall’atto costitutivo delle imprese sociali. Sindaco unico o collegio sindacale, dotati dei con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, e 2399 cod. civ., a cui spetta il compito di vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e, in generale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L’art. 15, d’altro canto, disciplina i controlli esterni facenti capo, principalmente, al Ministero del Lavoro (ad eccezione della Regione Sicilia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che prevedono specifiche intese con le amministrazioni di riferimento.)

Per l’attuazione pratica dei controlli esterni sono stati adottati due decreti ministeriali: il primo, il dm 29 marzo 2002 (pubblicato in Gu n. 100 del 30 aprile 2022), definisce le forme, i contenuti, le modalità, i criteri, i requisiti e le procedure per lo svolgimento dell’attività ispettiva; il secondo, il dm 14 febbraio 2023 (pubblicato in Gu n. 76 del 30 marzo 2023), definisce i modelli di verbale per l’effettuazione delle attività stesse.

Il controllo esterno può essere di tipo ordinario o di tipo straordinario. Il controllo esterno di tipo ordinario avviene annualmente su tutti gli aspetti che qualificano le imprese sociali, ossia i requisiti che permettono all’impresa sociale di potersi qualificare come tale e che investono in particolar modo il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento in via principale di attività di impresa di interesse generale, la non distribuzione degli utili e così via. L’attività di controllo si avvia entro 30 giorni dall’incarico ricevuto e si conclude entro i successivi 90 giorni. Nel caso in cui vi fossero delle irregolarità, il verbale di controllo ne riscontrerà contenuti e caratteristiche e indicherà una diffida alla regolarizzazione della situazione che deve avvenire entro il termine in essa indicato.                                                                                     

Il controllo esterno di tipo straordinario viene predisposto dal Ministero del Lavoro nel caso in cui si ritiene necessario ottenere degli approfondimenti dei controlli già effettuati in via ordinaria. L’ispezione per il controllo straordinario deve essere completata entro 90 giorni dal primo accesso e, così come per i controlli ordinari, prevede la produzione di un verbale contenente eventuali diffide. Qualora l’impresa non sanasse le sue irregolarità, il controllore proporrà al Ministero la nomina di un commissario ad acta oppure la comunicazione della perdita della qualifica di impresa sociale con la conseguente devoluzione del patrimonio.  

Le imprese sociali sono obbligate a rendere noti gli esiti e le risultanze dei controlli a cui sono state soggette a tutti i vari stakeholder ad esse connessi (come, ad esempio, relativi soci e personale dipendente).

Arianna Bernasconi e Pierluca Princigalli