Agevolazioni fiscali per lo sport: limiti e requisiti
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione avente per oggetto le attività commerciali delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) ribadisce la responsabilità in capo al legale rappresentante nel caso in cui l’Associazione sfrutti le agevolazioni del regime agevolato in assenza dei requisiti richiesti.
Breve premessa
Le attività realizzate dalle ASD possono essere di due categorie, la prima di natura statutaria, la seconda, non obbligatoria, di natura commerciale. A titolo di esempio una ASD che ha per oggetto la pratica e la promozione del tennis potrà ricevere due tipi di provento, il primo di natura statutaria (incassi legati alla pratica del tennis, corsi, utilizzo campi ecc.) il secondo di natura commerciale avente per oggetto la commercializzazione del vestiario correlato alla attività principale o la cessione di spazi pubblicitari.
Molte ASD aderiscono a quello che viene definito “regime agevolato” che prevede meno obblighi di natura fiscale e contabile rispetto ad una gestione di natura ordinaria (es. non si è tenuti alle scritture contabili, non si è obbligati all’emissione di documenti di natura fiscale). Per poter aderire a questo regime bisogna rispettare due requisiti:
- Il primo soggettivo: Associazione non deve avere una finalità di lucro
- Il secondo oggettivo: l’attività commerciale deve essere entro i 400.000€ (innalzato rispetto i 250.000€ iniziali).
Se si rispettano questi requisiti la gestione contabile e fiscale è appunto agevolata, prevede esclusivamente:
a) La conservazione e la numerazione delle fatture di acquisto;
b) L’annotazione dei corrispettivi in un'unica registrazione
c) Il versamento dell’iva trimestrale (non sono previsti gli obblighi di natura dichiarativa).
La sentenza
La sentenza conferma che le attività strettamente correlate agli scopi istituzionali non risultano essere di natura commerciale, allo stesso tempo ribadisce che il regime agevolato deve sottostare ad alcuni rigidi obblighi che devono ben risultare nello statuto dell’ente:
- Il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;
- L’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento ad altra società con finalità analoghe;
- Una disciplina univoca per tutti gli associati;
- Approvazione di un rendiconto finanziario;
- Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- Intrasmissibilità della quota dell’associato.
Soddisfatto il requisito soggettivo è comunque necessario anche il rispetto del requisito oggettivo. La ASD dovrà quindi svolgere in via prevalente le proprie attività statutarie di pratica sportiva chiaramente identificate e dovrà limitare alla soglia di euro 400.000 le attività commerciali.
Nel caso in esame, il soggetto interessato era una ASD che gestiva una palestra, la Suprema Corte ha ritenuto che lo svolgimento di attività di “fitness” con la cessione di abbonamenti ed ingressi alla palestra, non potesse essere considerato pratica sportiva. Come conseguenza quindi i giudici hanno ritenuto corretto che non potesse applicarsi il regime agevolato recuperando a tassazione ordinaria ed assoggettando ad IVA i relativi proventi.
La sentenza pronunciata condanna sia l’associazione sportiva dilettantistica che il rappresentante legale della stessa. La prima è stata condannata per l’evasione dell’imposta e per le omesse dichiarazioni fiscali; il secondo in quanto i giudici ritengono di estendere le responsabilità delle omissioni descritte precedentemente anche al rappresentante legale dell’associazione stessa che pertanto risponde con il proprio patrimonio personale. Questa sentenza, quindi, da un lato riconferma in modo preciso e dettagliato il perimetro entro il quale una associazione svolge attività statutaria e quando invece svolge attività commerciale; dall’altro canto, e questo è l’elemento innovativo, estendere le responsabilità ai rappresentati.
Gianluca Ginepreti
Gianluca Ginepreti
Aree: Digitalizzazione e procedure contabili, Comunicazione
Laureato in "Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative", Dottore Commercialista, nello Studio dal 2024, si occupa di tassazione sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche con un focus sui redditi esteri finanziari.