Comunicazione delle erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore
Il prossimo 4 aprile scade il termine ultimo per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2023 a favore degli Enti del Terzo Settore.
I soggetti obbligati sono i seguenti soggetti ancora iscritti alla relativa anagrafe unica (in quanto ETS transitori):
- le associazioni di promozione sociale,
- le organizzazioni di volontariato,
- le cooperative sociali
- le Onlus
Sono inoltre obbligati:
- tutti gli enti iscritti al RUNTS non inclusi tra i precedenti, ovvero enti filantropici, reti associative o altri enti del Terzo settore.
Sono escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
L’obbligo vale per i soggetti che abbiano registrato nel bilancio di esercizio approvato nell’anno di imposta cui si riferiscono i dati da comunicare ricavi, rendite, proventi superiori a €220.000.
Contrariamente, la comunicazione resta facoltativa. Si anticipa, però, che nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime fiscale degli Enti del Terzo settore, saranno obbligati alla comunicazione tutti gli Enti del Terzo settore destinatari delle erogazioni liberali di cui all’art. 83 del codice del Terzo settore, a prescindere dal volume di entrate.
I soggetti menzionati devono comunicare le erogazioni liberali effettuate dai donatori, siano essi “continuativi” o “altri donatori”, purché tali soggetti donatori abbiano fornito i propri dati anagrafici e comunque solo qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante.
I versamenti oggetto della comunicazione devono sempre essere tracciabili e quindi effettuati a mezzo banca, ufficio postale, o comunque mediante sistemi di pagamento come carte di debito o di credito e prepagate. La tracciabilità si sostanzia anche nel fatto che la detrazione (o deduzione) spetta a chi ha effettivamente sostenuto l’onere. Nel caso in cui i dati anagrafici dell’intestatario della carta di credito con la quale si effettua il pagamento non coincidano con i dati anagrafici del donatore si presume che la donazione sia stata sostenuta dal titolare della carta di credito e, pertanto, viene comunicato il codice fiscale di quest’ultimo. Ai fini della trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate fa fede la data di effettuazione della donazione e non quella di accredito della stessa sul conto corrente dell’ente.
I dati necessari per poter effettuare la comunicazione sono:
- Codice fiscale donante
- Importo erogazione
- Data erogazione
che devono essere trasmessi tramite un nuovo software pubblicato sull’Agenzia delle Entrate in Desktop Telematico nella sezione “Pacchetti di Compilazione”.
Per l’invio della comunicazione l’ente può avvalersi di un intermediario abilitato come il Caf o il commercialista.
Arianna Bernasconi e Giuliano Maronati